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» IL DOCUMENTO INFORMATICO

Le fonti regolamentari disciplinanti il documento informatico

Secondo l'articolo 1 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo del 4 Marzo 2005) lettera p, si definisce documento informatico "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Mentre il documento cartaceo, costituito sia dal supporto che dal contenuto che in esso viene rappresentato, deve essere sottoscritto tramite firma autografa dal soggetto che ne assume la paternità, un documento informatico può essere modificato o riprodotto infinite volte, ed il suo contenuto è svincolato dal supporto. Proprio per questo motivo occorre un tipo di autenticazione come la firma digitale, che attribuisca al contenuto del documento informatico piena validità legale. Esso deve quindi essere accettato da qualsiasi soggetto pubblico o privato.

Affinché il documento informatico abbia pieno valore legale, deve inoltre possedere i requisiti fissati dal DPR 445 del 28 dicembre 2000.

Tutti i documenti relativi ad un procedimento possono essere raccolti dalle Pubbliche Amministrazioni in un fascicolo elettronico, affinché sia facilitata la consultazione da parte dei cittadini interessati in conformità al dettato delle legge 241/90.

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