» IL DOCUMENTO INFORMATICO
Le fonti regolamentari disciplinanti il documento informatico
Secondo l'articolo 1 del
Codice
dell'amministrazione digitale (decreto legislativo del 4 Marzo 2005) lettera p,
si definisce documento informatico "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti".
Mentre il documento cartaceo, costituito sia dal supporto che dal contenuto che in esso viene rappresentato,
deve essere sottoscritto tramite firma autografa dal soggetto che ne assume la paternità, un documento informatico
può essere modificato o riprodotto infinite volte, ed il suo contenuto è svincolato dal supporto.
Proprio per questo motivo occorre un tipo di autenticazione come la firma digitale, che attribuisca al
contenuto del documento informatico piena validità legale. Esso deve quindi essere accettato da qualsiasi
soggetto pubblico o privato.
Affinché il documento informatico abbia pieno valore legale, deve inoltre possedere i requisiti fissati dal
DPR 445 del 28 dicembre 2000.
Tutti i documenti relativi ad un procedimento possono essere raccolti dalle Pubbliche Amministrazioni in un
fascicolo elettronico, affinché sia facilitata la consultazione da parte dei cittadini interessati in
conformità al dettato delle
legge 241/90.