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» Normativa nazionale fondamentale sulla Parità

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 37

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 51

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246

Per saperne di più si consulti www.commissionepariopportunita.it/WAI/Normativa/, dove sono riportate le più importanti leggi sulla parità e le pari opportunità tra uomo e donna, e su leggi e decreti di attualità inerenti la condizione femminile e la famiglia.

Normativa sulla Parità nell'attività d'impresa ed azioni positive

Decreto 15 Marzo 2001
"Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125"

Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314
"Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile"

Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196
"Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144"

Circolare 21 gennaio 2000, n. 952202
"Legge 25 febbraio 1992, n.215 - Circolare esplicativa sul controllo degli indicatori di progetto che hanno consentito l'attribuzione dei punteggi per l'inserimento nelle graduatorie delle iniziative agevolate"

Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 47
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"

Decreto Ministeriale 13 ottobre 1997
"Istituzione dell'Osservatorio Nazionale per l'imprenditoria femminile ed il lavoro nell'agricoltura"

Decreto Ministeriale 10 Ottobre 1997
"Nuove modalità di presentazione dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125"

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1997
"Istituzione presso gli uffici del Ministro per le Pari Opportunità della Commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'Osservatorio per l'imprenditorialità femminile"

Legge 25 febbraio 1992, n. 215
"Azioni positive per l'imprenditoria femminile"

Legge 10 aprile 1991, n. 125
"Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"


Normativa sulla Parità nel Pubblico Impiego

Art. 3 Costituzione: principio di eguaglianza e divieto di discriminazione basata sul sesso

Art.37 Costituzione: riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Art. 15 co.2 Statuto dei lavoratori (n.300/1970): “E’ nullo qualsiasi atto o patto diretto ai fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso”

L.n.903 del 1977: tende alla concreta realizzazione della parità di trattamento sia dal punto di vista retributivo, sia sotto gli altri aspetti del rapporto di lavoro.

L.n.125 del 1991 art.4 (come modif. nel 2000 con D.Lgs. n.23): Istituisce il divieto di discriminazione diretta ed indiretta. Prevede la possibilità di adozione di azioni positive su base volontaristica, con rimborso totale o parziale del costo dei progetti a carico del Ministero del Lavoro o del Fondo Sociale Europeo.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

D. Lgs. n.387 del 1998 sulle Disposizioni integrative e correttive del dlgs.3 febbraio 1993 n.29. "Art.61 (Pari opportunità):
  1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
    • a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e);
    • b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
    • c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
    • d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
  2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica".

Dlgs.n.196 del 23 maggio 2000: che stabilisce l’obbligatorietà dell’adozione da parte delle Amministrazioni locali e degli enti pubblici non economici dei piani triennali per le azioni positive. Nel procedimento di adozione di tali piani è previsto un parere obbligatorio e non vincolante del CPO.

D.P.R. n.567 del 1987, art.17: (Prevede la facoltà di costituire comitati di pari opportunità in ambito di Ateneo)

  1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto delle Università saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
  2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, sono istituiti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, sia a livello centrale che di singolo ateneo, che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, con cadenza annuale, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, agli orari di servizio, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi.
Fonti contrattuali: Art.14 del CCNL 9-08-00 co.2 e seg.: (Prevede l’obbligo per gli Atenei di costituire il Comitato paritetico per le Pari Opportunità) “..Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente CCNL. Le rappresentanze del personale nel seno degli stessi sono elette secondo modalità previste dai singoli ordinamenti. I comitati possono iniziare la propria attività nella composizione formata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la cui nomina spetta all’Amministrazione. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9. Le amministrazioni garantiscono gli strumenti idonei al funzionamento dei comitati, mettendo, tra l’altro, immediatamente a loro disposizione adeguati locali per la loro attività”

"Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche" attuata dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. e la Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità, 23 maggio 2007. Si può cliccare sull'allegato corrispondente.

Per saperne di più:
Sito Comune di Calvello (PZ)
Sito Gazzetta Ufficiale - legislazione
Ministero per le Pari Opportunità

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